Decreto legislativo 277/1991
Art. 17 — Controllo dell'esposizione dei lavoratori
Art. 17. Controllo dell'esposizione dei lavoratori 1. Nelle attivita' lavorative che comportano le condizioni di esposizione indicate all'art. 11, comma 3, il datore di lavoro effettua un controllo periodico dell'esposizione dei lavoratori al piombo nell'aria. 2. Detto controllo e' effettuato attraverso la misurazione della concentrazione del piombo nell'aria, espressa come media ponderata su un periodo di riferimento di otto ore giornaliere, utilizzando i metodi di prelievo e di dosaggio riportati nell'allegato IV. 3. Ogni misurazione, per un lavoratore o per un gruppo di lavoratori, deve essere rappresentativa dell'esposizione media giornaliera al piombo nell'aria. 4. Nel caso di attivita' che comportano variazione dell'esposizione nelle diverse giornate lavorative, il campionamento e' effettuato nelle giornate in cui tale esposizione e' verosimilmente maggiore. 5. La durata del campionamento non puo' essere, di norma, inferiore a quattro ore. Il campionamento puo' essere costituito da uno o piu' prelievi. 6. Se un gruppo di lavoratori esegue mansioni identiche o simili nello stesso luogo ed e' percio' esposto a rischi per la salute analoghi, il campionamento puo' effettuarsi su base di gruppo. In tal caso e' prelevato un campione per almeno un lavoratore su dieci. 7. Il controllo e' effettuato con frequenza trimestrale. Se non interviene alcuna modifica che possa provocare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori, il controllo avra' frequenza annuale previa comunicazione all'organo di vigilanza qualora sussistano le condizioni sottoindicate: a) i risultati delle misurazioni hanno indicato, nei due controlli immediatamente precedenti, una concentrazione di piombo nell'aria inferiore a 100 microgrammi per metro cubo d'aria od una fluttuazione irrilevante nelle condizioni di esposizione; b) il livello individuale di piombemia di ciascun lavoratore non e' superiore a 60 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue. 8. I lavoratori o i loro rappresentanti sono consultati in riferimento a quanto previsto dal comma 4 e sono informati sui risultati delle misurazioni effettuate e sul significato di detti risultati.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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