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Decreto legislativo 356/1990

Art. 38 — Organi delle procedure

ELI /it/decreto-legislativo/1990/11/20/356/art/38parte di Decreto legislativo 356/1990
Art. 38. Organi delle procedure 1. Fermo quanto disposto dagli articoli 58 e 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, le medesime persone possono essere nominate negli organi delle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta di societa e enti appartenenti allo stesso gruppo, quando cio' sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure. 2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto con quello della societa' o ente, a cagione della propria qualita' di commissario di altra societa' o ente del gruppo, deve darne notizia agli altri commissari, ove esistano, nonche' al comitato di sorveglianza e alla Banca d'Italia. In caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato di sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza puo' prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni in merito all'operazione, dell'inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili. Ferma la facolta' di revocare e sostituire i componenti gli organi delle procedure, la Banca d'Italia puo' impartire direttive o disporre, ove del caso, la nomina di un commissario per compiere determinati atti. 3. Le indennita' spettanti ai commissari e ai membri dei comitati di sorveglianza ai sensi degli articoli 58, ultimo comma, e 67, ultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, sono stabilite tenendo conto della dimensione delle aziende, dell'impegno richiesto e delle difficolta' incontrate, dei risultati conseguiti, in una valutazione complessiva delle prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre procedure nel gruppo.

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