Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 356/1990Art. 37
Decreto legislativo 356/1990

Art. 37 — Procedure proprie delle societa' e enti del gruppo

ELI /it/decreto-legislativo/1990/11/20/356/art/37parte di Decreto legislativo 356/1990
Art. 37. Procedure proprie delle societa' e enti del gruppo 1. Qualora la capogruppo non sia sottoposta alle procedure di cui agli articoli 32 e 33 le societa' e enti del gruppo sono soggetti alle procedure previste dalle norme di legge ad essi applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data immediata comunicazione alla Banca d'Italia a cura dell'autorita' che li ha emessi. Le autorita' che vigilano sulle procedure informano la Banca d'Italia di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo creditizio.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 356/1990 · fonte Normattiva ↗

← Art. 36 Art. 38 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.