Decreto legislativo 356/1990
Art. 39 — Competenze giurisdizionali
Art. 39. Competenze giurisdizionali 1. Qualora la capogruppo sia assoggettata a una delle procedure di cui agli articoli 32 e 33, per l'azione revocatoria di cui all'art. 33, comma 5, nonche' per tutte le controversie fra le societa' o enti del gruppo e' competente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la capogruppo. 2. Qualora la capogruppo sia assoggettata a una delle procedure di cui agli articoli 32 e 33, per i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta della capogruppo e delle societa' o enti del gruppo e' competente il tribunale amministrativo regionale con sede a Roma.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 39.
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