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Decreto legislativo 356/1990

Art. 39 — Competenze giurisdizionali

ELI /it/decreto-legislativo/1990/11/20/356/art/39parte di Decreto legislativo 356/1990
Art. 39. Competenze giurisdizionali 1. Qualora la capogruppo sia assoggettata a una delle procedure di cui agli articoli 32 e 33, per l'azione revocatoria di cui all'art. 33, comma 5, nonche' per tutte le controversie fra le societa' o enti del gruppo e' competente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la capogruppo. 2. Qualora la capogruppo sia assoggettata a una delle procedure di cui agli articoli 32 e 33, per i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta della capogruppo e delle societa' o enti del gruppo e' competente il tribunale amministrativo regionale con sede a Roma.

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