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Decreto legislativo 356/1990

Art. 34 — Amministrazione straordinaria di societa' e enti

ELI /it/decreto-legislativo/1990/11/20/356/art/34parte di Decreto legislativo 356/1990
Art. 34. Amministrazione straordinaria di societa' e enti 1. Qualora la capogruppo sia sottoposta ad una delle procedure di cui agli articoli 32 e 33, le societa' e enti del gruppo sono soggetti, ricorrendone i presupposti, all'amministrazione straordinaria regolata dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione dell'amministrazione controllata di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dell'art. 2409 del codice civile. L'amministrazione straordinaria puo' essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo. 2. Qualora presso societa' e enti del gruppo sia in corso l'amministrazione controllata prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o sia stato nominato l'amministratore giudiziario di cui all'art. 2409, comma 3, del codice civile, le relative procedure si convertono in amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la societa' o ente e' soggetto alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente articolo ed ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicita' stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti. 3. Qualora le societa' da sottoporre alle procedure di cui al comma 1 siano soggette a vigilanza, i relativi provvedimenti sono adottati sentita l'autorita' che esercita la vigilanza stessa, alla quale in caso di urgenza potra' essere fissato un termine per la formulazione del parere. 4. La durata dell'amministrazione straordinaria e' indipendente da quella della procedura cui e' sottoposta la capogruppo. Si applicano le disposizioni dell'art. 32, comma 8. 5. Al fine di agevolare il superamento di difficolta' finanziarie i commissari, d'intesa con i commissari della capogruppo, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono disporre la sospensione dei pagamenti prevista dall'art. 63 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, per un periodo non superiore a tre mesi, prorogabile eventualmente con le stesse formalita' di altri sei mesi.

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