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Decreto legislativo 356/1990

Art. 33 — Liquidazione coatta amministrativa della capogruppo

ELI /it/decreto-legislativo/1990/11/20/356/art/33parte di Decreto legislativo 356/1990
Art. 33. Liquidazione coatta amministrativa della capogruppo 1. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta della Banca d'Italia, puo' disporsi la liquidazione coatta amministrativa della capogruppo: a) quando le irregolarita' nell'amministrazione o le inadempienze nell'esercizio dell'attivita' di direzione di cui all'art. 25, comma 4, o le violazioni delle norme legali e statutarie o le perdite previste dall'art. 32, comma 1, siano di eccezionale gravita'; b) su istanza di chi puo' richiedere lo scioglimento degli organi amministrativi. 2. La capogruppo non e' soggetta al fallimento. La liquidazione coatta amministrativa e' regolata dalle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto previsto dall'art. 194 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dal presente decreto. 3. I commissari depositano annualmente presso la cancelleria del tribunale del luogo dove la capogruppo ha sede legale una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre societa' e enti del gruppo nonche' sugli eventuali interventi a tutela dei depositanti. La relazione e' accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. La Banca d'Italia puo' prescrivere speciali forme di pubblicita' per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione. 4. Si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'art. 32. 5. Quando sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari esperire l'azione revocatoria di cui all'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nei confronti di altre societa' e enti del gruppo, relativamente agli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) del medesimo articolo, posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e relativamente agli atti indicati al n. 4) e al secondo comma dello stesso articolo, posti in essere nei tre anni anteriori.

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