Decreto legislativo 356/1990
Art. 32 — Amministrazione straordinaria della capogruppo
Art. 32. Amministrazione straordinaria della capogruppo 1. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta della Banca d'Italia, puo' disporsi lo scioglimento degli organi amministrativi della capogruppo e la sua sottoposizione alla amministrazione straordinaria: a) qualora risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione o gravi inadempienze nell'esercizio dell'attivita' di direzione di cui all'art. 25, comma 4, ovvero gravi violazioni delle norme legali e statutarie che ne regolano l'attivita', oppure gravi infrazioni delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia; b) nel caso in cui risultino gravi perdite del suo patrimonio; c) quando tale scioglimento sia richiesto dagli stessi organi amministrativi; d) qualora ad una societa' del gruppo sia stata applicata una delle procedure previste dai capi II e III del titolo VII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 1' agosto 1986, n. 430, dall'art. 2409, comma 3, del codice civile, ovvero altra analoga procedura prevista da leggi speciali, e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo. 2. L'amministrazione straordinaria e' regolata dalle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto. 3. Le funzioni dei commissari straordinari e del comitato di sorveglianza durano per un periodo massimo di un anno, quando un termine piu' breve non sia prescritto dal decreto di cui al comma 1. Solo in casi eccezionali potranno essere prorogate per un periodo non superiore ad un altro anno. 4. I commissari straordinari della capogruppo, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono revocare e sostituire, anche in parte, gli amministratori delle societa' e enti del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell'amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente ad un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per il periodo di durata residua del mandato e, comunque, per un massimo di sei mesi. 5. I commissari possono richiedere l'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza delle societa' e enti appartenenti al gruppo secondo le disposizioni degli articoli 195 e 202 del regio decrero 16 marzo 1942, n. 267. 6. I commissari possono richiedere alle societa' e enti del gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato. 7. Al fine di agevolare il superamento di difficolta' finanziarie i commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono disporre la sospensione dei pagamenti prevista dall'art. 63 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, per un periodo non superiore a tre mesi, prorogabile eventualmente con le stesse formalita' di altri sei mesi. 8. Il bilancio e il conto profitti e perdite previsti dall'art. 64, comma 3, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, sono presentati alla Banca d'Italia per l'approvazione entro quattro mesi dalla cessazione dell'amministrazione straordinaria. La Banca d'Italia puo' prescrivere che sia data notizia dell'avvenuto deposito mediante speciali forme di pubblicita'. L'esercizio cui si riferisce il bilancio costituisce un unico periodo d'imposta. Entro un mese dall'approvazione della Banca d'Italia gli organi subentrati ai commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativi a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti. 9. Alla capogruppo non si applicano l'amministrazione controllata prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'art. 2409 del codice civile.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 32.
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