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Decreto legislativo 356/1990

Art. 35 — Liquidazione coatta amministrativa delle societa' e enti del gruppo

ELI /it/decreto-legislativo/1990/11/20/356/art/35parte di Decreto legislativo 356/1990
Art. 35. Liquidazione coatta amministrativa delle societa' e enti del gruppo 1. Qualora la capogruppo sia sottoposta alle procedure di cui agli articoli 32 e 33, alle societa' e enti del gruppo si applica, quando ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, la liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione del fallimento. Resta ferma la disciplina del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, per le societa' ed enti ai quali essa e' applicabile. La richiesta di liquidazione puo' essere avanzata alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo. 2. Le procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa in corso si convertono nella liquidazione di cui al presente articolo. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza gia' operato, il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la societa' o ente e' soggetto alla procedura di liquidazione di cui al presente articolo ed ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicita' stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti. 3. Ai commissari sono attribuiti i poteri di cui all'art. 33, comma 5.

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