Decreto legislativo 356/1990
Art. 29 — Vigilanza informativa sul gruppo creditizio Modifica della legge 17 aprile 1986, n
Art. 29. Vigilanza informativa sul gruppo creditizio Modifica della legge 17 aprile 1986, n. 114 1. I commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, sono sostituiti dai seguenti: "1. Fermo quanto disposto dagli articoli 31, 32, 33 e 35 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dall'art. 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, la Banca d'Italia richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati agli enti creditizi o alle societa' esercenti attivita' finanziaria che siano capogruppo di un gruppo creditizio iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, relativamente alle societa' e agli enti componenti il gruppo stesso. La Banca d'Italia richiede inoltre la trasmissione di situazioni e dati consolidati concernenti le societa' e gli enti esercenti attivita' creditizia o finanziaria al cui capitale la capogruppo e le societa' e gli enti componenti il gruppo creditizio, ovvero un singolo ente creditizio, partecipino, anche attraverso societa' fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, in misura complessivamente non inferiore al 20 per cento. La Banca d'Italia ha facolta' di richiedere la trasmissione di situazioni e dati consolidati concernenti le societa' e gli enti esercenti attivita' creditizie o finanziarie non compresi in un gruppo creditizio ma controllati dalla persona fisica o giuridica che controlla la capogruppo di un gruppo creditizio ovvero un singolo ente creditizio. Nei casi considerati nel presente articolo il controllo e l'esercizio di attivita' finanziaria ricorrono nelle ipotesi previste dalla normativa delegata in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 luglio 1990, n. 218. Le modalita' e i termini per la trasmissione delle suddette informazioni sono determinati dalla Banca d'Italia". "2. Le societa' e gli enti con sede in Italia che, ai sensi del comma 1, sono componenti il gruppo creditizio ovvero sono da esso partecipati ovvero non sono compresi in un gruppo creditizio ma sono controllati dalla persona fisica o giuridica che controlla la capogruppo di un gruppo creditizio ovvero un singolo ente creditizio devono fornire alla capogruppo ovvero, quando ne ricorrano i presupposti, al singolo ente creditizio le informazioni necessarie per consentire il consolidamento nei modi e nei termini stabiliti dalle autorita' competenti ad esercitare la vigilanza su base consolidata".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 29.
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