Decreto legislativo 356/1990
Art. 30 — Vigilanza di ordine regolamentare sul gruppo creditizio e ispezioni
Art. 30. Vigilanza di ordine regolamentare sul gruppo creditizio e ispezioni 1. Al fine di realizzare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, conformemente alle direttive formulate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ha facolta' di impartire, con provvedimenti di carattere generale o particolare, alla capogruppo istruzioni, concernenti il gruppo creditizio complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto le relative situazioni e attivita', con riguardo all'adeguatezza patrimoniale, alle partecipazioni detenibili nonche' al contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, anche con riferimento all'organizzazione amministrativo-contabile, ai controlli interni e alle cautele per evitare gli aggravamenti del rischio stesso derivanti dal cumulo dei fidi ovunque concessi. 2. Nel calcolo della adeguatezza patrimoniale e ai fini del contenimento dei rischi del gruppo creditizio ovvero di un singolo ente creditizio, la Banca d'Italia, conformemente alle direttive formulate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, puo' tener conto della situazione e delle attivita', soggette a consolidamento: 1) degli enti creditizi e delle societa' finanziarie al cui capitale la capogruppo e le societa' e gli enti componenti il gruppo creditizio, ovvero un singolo ente creditizio, partecipano anche attraverso societa' fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti in misura complessivamente non inferiore al 20 per cento; 2) degli enti creditizi e delle societa' finanziarie non compresi in un gruppo creditizio ma controllati dalla persona fisica o giuridica che controlla la capogruppo del gruppo creditizio ovvero un singolo ente creditizio. 3. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso la capogruppo e richiedere ad essa l'esibizione di tutti i documenti e gli atti ritenuti necessari nonche' la trasmissione anche periodica di dati e notizie. 4. I dati e le notizie ottenuti ai sensi del presente decreto sono tutelati dal segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 10 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Nei confronti delle singole societa' ed enti componenti il gruppo creditizio resta ferma l'applicazione di eventuali norme speciali in tema di controlli.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 30.
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