Decreto legislativo 356/1990
Art. 28 — Albo dei gruppi creditizi
Art. 28. Albo dei gruppi creditizi 1. Il gruppo creditizio e' iscritto in apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 2. La capogruppo e' tenuta a fornire alla Banca d'Italia comunicazione dell'esistenza del gruppo creditizio e della sua composizione aggiornata. 3. La Banca d'Italia puo' procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo creditizio e alla sua iscrizione all'albo e puo' determinare la composizione del gruppo creditizio anche in difformita' da quanto comunicato dalla capogruppo ai sensi del comma precedente. 4. Le societa' e enti appartenenti al gruppo sono tenuti ad indicare negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo a partire da trenta giorni dalla stessa. 5. La Banca d'Italia conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio emana istruzioni per gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 28.
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