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Decreto legislativo 356/1990

Art. 27 — Attivita' finanziaria e strumentale

ELI /it/decreto-legislativo/1990/11/20/356/art/27parte di Decreto legislativo 356/1990
Art. 27. Attivita' finanziaria e strumentale 1. Ai fini della presente disciplina si considerano attivita' finanziarie: a) l'assunzione di partecipazioni; b) l'erogazione di prestiti in qualunque forma con o senza garanzia; c) la concessione di crediti al consumo; d) l'acquisizione e la gestione di crediti in valuta nazionale e estera con o senza garanzia della solvenza del debitore; e) la stipulazione di contratti di locazione finanziaria; f) il rilascio di avalli, fideiussioni ed altre garanzie sia reali sia personali; g) l'offerta e la gestione di mezzi di pagamento; h) la prestazione di servizi di incasso, pagamento, compensazione e trasferimento di fondi; i) la custodia, la gestione, l'intermediazione, il collocamento di valori mobiliari per conto proprio o di terzi; l) la negoziazione in cambi e le operazioni in valuta per conto proprio o di terzi; m) l'attivita' di consulenza e di informazione finanziaria; n) ogni altra attivita' individuata nell'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 in virtu' delle misure di adattamento assunte dalle autorita' comunitarie. 2. Ai medesimi fini, si considerano strumentali le attivita' che hanno carattere ausiliario dell'attivita' delle societa' e enti del gruppo, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici.

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