Decreto-legge 345/1991
Art. 6 — Copertura finanziaria
Art. 6. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 547 milioni per l'anno finanziario 1991 ed in lire 3.930 milioni per gli anni 1992 e 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2653 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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