Open·Parlamento
HomeNormeDecreto-legge 345/1991Art. 7
Decreto-legge 345/1991

Art. 7 — Entrata in vigore

ELI /it/decreto-legge/1991/10/29/345/art/7parte di Decreto-legge 345/1991
Art. 7. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

↑ Tutti gli articoli di Decreto-legge 345/1991 · fonte Normattiva ↗

← Art. 6

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.