Decreto-legge 345/1991
Art. 5 — Relazione al Parlamento
Art. 5. Relazione al Parlamento 1. Il Ministro dell'interno riferisce, ogni sei mesi, al Parlamento sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia e presenta, unitamente con la relazione di cui all'articolo 113 della legge 1' aprile 1981, n. 121, un rapporto annuale sul fenomeno della criminalita' organizzata.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 159/09 — Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposautoritativoha disposto (con l'art. 116, comma 3) la modifica dell'art. 5.
Abroga · 1
- D.lgs 159/09 — Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposautoritativoha disposto (con l'art. 120, comma 1, lettera i)) l'abrogazione dell'art. 5.
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