Decreto-legge 345/1991
Art. 4 — Disposizioni concernenti il personale
Art. 4. Disposizioni concernenti il personale 1. Nella prima attuazione del presente decreto, la dotazione di personale e mezzi da porre a disposizione della Direzione investigativa antimafia e' determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio generale di cui all'articolo 1. Al funzionamento della Direzione investigativa antimafia, nonche' ai compiti attinenti alla gestione tecnico-logistica e alla direzione e amministrazione del personale alla stessa assegnato, provvede il Dipartimento della pubblica sicurezza. All'assegnazione del personale, scelto tra appartenenti, rispettivamente, ai ruoli dirigenziali e direttivi della Polizia di Stato e ai ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si provvede con l'osservanza delle modalita' e procedure indicate nel presente articolo. 2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, da adottarsi su proposta del Ministro dell'interno, bandisce un concorso unico nazionale riservato agli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, di qualifica non inferiore a commissario o grado equiparato e non superiore a vice questore aggiunto o grado equiparato, ai fini dell'assegnazione alla D.I.A. Al concorso, da effettuarsi mediante selezione per titoli di servizio, sono ammessi a partecipare i funzionari ed ufficiali sopraindicati che ne facciano domanda nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Con apposito decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi in deroga a quanto stabilito al comma 4 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni concernenti le modalita' di svolgimento del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, nonche' la composizione della commissione esaminatrice. 4. I funzionari e gli ufficiali risultati vincitori del concorso per titoli di servizio di cui al comma 2 sono assegnati, con decreto del Ministro dell'interno, alla D.I.A., previa comunicazione alle amministrazioni interessate. Ai predetti funzionari e ufficiali, ferme restando le posizioni di stato e il trattamento economico loro attribuiti dai rispettivi ordinamenti, si applicano per tutta la durata della loro permanenza presso la D.I.A. le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge 15 novembre 1988, n. 486. 5. Con successivo provvedimento legislativo saranno istituiti appositi ruoli di investigatori speciali del Ministero dell'interno, determinandone il relativo ordinamento, le dotazioni organiche, gli stati giuridici e le progressioni di carriera, i trattamenti economici in attivita' di servizio e di quiescenza, e saranno dettate le particolari disposizioni riquardanti il personale gia' impiegato presso la D.I.A. 6. Al fine di assicurare i collegamenti tra la D.I.A. e gli altri uffici, reparti e strutture delle forze di polizia, ivi compresi i servizi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, la dotazione organica dei prefetti di prima classe e' incrementata di un'unita' da assegnarsi al Dipartimento di pubblica sicurezza con funzioni di vice direttore generale, direttore centrale della polizia criminale. 7. Su proposta del Ministro dell'interno, un'aliquota di prefetti, nel limite massimo del 15 per cento della dotazione organica, puo' essere collocata a disposizione, oltre a quella stabilita dall'articolo 237 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e in deroga ai limiti temporali ivi previsti, per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti affidati all'Alto Commissario dalla vigente normativa e per quelle connesse all'attuazione del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221. 8. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, su proposta del Ministro dell'interno, un contingente di dirigenti generali della Polizia di Stato, nel numero massimo di cinque unita', puo' essere collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche in eccedenza all'organico previsto per il SISDE dalle disposizioni vigenti.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- L. 183/11 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Lautoritativoha disposto (con l'art. 4, comma 21) la modifica dell'art. 4, comma 4.
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