Decreto-legge 271/1957
Art. 3 — I titolari dei depositi di oli minerali, delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione autom…
Art. 3. I titolari dei depositi di oli minerali, delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti in genere, di cui all'art. 1, devono essere muniti di apposita licenza annuale soggetta al solo diritto di bollo e rilasciata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico. La licenza di esercizio puo' essere sospesa dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione in pendenza del procedimento penale, nei confronti di coloro a carico dei quali sia stata presentata denuncia a per violazioni costituenti delitti, a termini del presente decreto. La condanna per una delle predette violazioni importa la revoca della licenza d'esercizio.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196/L relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195) ha confermato (con l'art. 24) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 504/10 — Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzioautoritativoha disposto (con l'art. 68, comma 1, lettera m)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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