Decreto-legge 271/1957
Art. 2 — La denuncia di cui all'art
Art. 2. La denuncia di cui all'art. 1, per i depositi, le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica di carburante, in genere, gia' esistenti, deve essere fatta pervenire al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i depositi, le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, in genere, che fossero istituiti posteriormente a tale data, la denuncia di cui all'art. 1 deve essere presentata al predetto Ufficio tecnico almeno trenta giorni prima dell'attivazione dell'impianto.
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Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196/L relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195) ha confermato (con l'art. 24) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 504/10 — Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzioautoritativoha disposto (con l'art. 68, comma 1, lettera m)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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