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Decreto-legge 271/1957

Art. 2 — La denuncia di cui all'art

ELI /it/decreto-legge/1957/05/05/271/art/2parte di Decreto-legge 271/1957
Art. 2. La denuncia di cui all'art. 1, per i depositi, le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica di carburante, in genere, gia' esistenti, deve essere fatta pervenire al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i depositi, le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, in genere, che fossero istituiti posteriormente a tale data, la denuncia di cui all'art. 1 deve essere presentata al predetto Ufficio tecnico almeno trenta giorni prima dell'attivazione dell'impianto.

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