Decreto-legge 271/1957
Art. 4 — E' fatto divieto di detenere oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, che hanno assolto il tribu…
Art. 4. E' fatto divieto di detenere oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, che hanno assolto il tributo, nei recinti dei depositi costieri ed interni sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprieta' privata, nonche' nei recinti delle raffinerie, salvo, per queste ultime, quanto disposto dall'art. 9 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. Il Ministero delle finanze puo' consentire tuttavia agli esercenti dei depositi indicati al primo comma di includere, nelle aree dei depositi stessi, serbatoi od altri recipienti contenenti derivati petroliferi comunque esenti da imposta, a condizione che gli esercenti medesimi eseguano le opere di modificazione che l'Amministrazione riterra' necessario prescrivere per ottenere la netta separazione tra il parco dei serbatoi e relative attrezzature vincolati al regime fiscale ed il nucleo dei recipienti in cui sono contenuti i prodotti petroliferi esenti. E' altresi' fatto divieto di detenere, nell'ambito dei depositi liberi di prodotti petroliferi, oli minerali denaturati destinati ad usi agevolati.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196/L relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195) ha confermato (con l'art. 24) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 504/10 — Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzioautoritativoha disposto (con l'art. 68, comma 1, lettera m)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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