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Decreto-legge 271/1957

Art. 14 — Chiunque detiene oli minerali combustibili o carburanti denaturati in condizioni diverse da' quelle prescritt…

ELI /it/decreto-legge/1957/05/05/271/art/14parte di Decreto-legge 271/1957
Art. 14. Chiunque detiene oli minerali combustibili o carburanti denaturati in condizioni diverse da' quelle prescritte per essere ammessi, in esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine, agli usi previsti dalla tabella A, lettera c), numeri 1 e 2, lettera e), numero 4, annessa al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio ne' superiore al decuplo dell'imposta o sovrimposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a due milioni. Se la quantita' degli oli minerali di cui al primo comma e' superiore a venti quintali la pena e' della reclusione da uno a cinque anni oltre la multa. Gli oli minerali sono soggetti a confisca a termine della legge doganale. Le disposizioni dei commi primo e terzo sono stabilite rispettivamente in deroga agli articoli 24 e 240 del Codice penale.

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