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Decreto-legge 271/1957

Art. 13 — Chiunque e' titolare di un deposito di oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, di una stazione …

ELI /it/decreto-legge/1957/05/05/271/art/13parte di Decreto-legge 271/1957
Art. 13. Chiunque e' titolare di un deposito di oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, di una stazione di servizio o di un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a termini dell'art. 1, e' punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito, nella stazione di servizio o nel distributore automatico, e, in ogni caso, non inferiore a lire trecentomila. Se nella verificazione dei depositi liberi di oli minerali carburanti, combustibili e lubrificanti, nonche' delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, si rinvengono eccedenze in confronto delle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate da regolari certificati di provenienza, il gestore e' punito con la multa non minore del doppio ne' maggiore del decuplo dell'imposta dovuta sulle quantita' eccedenti accertate, oltre al pagamento del tributo. Indipendentemente dall'applicazione delle pene suindicate per la giacenza non giustificata di prodotti petroliferi, chiunque non tenga o tenga irregolarmente o rifiuti di presentare il registro di carico e scarico, e' punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila. Le disposizioni del presente articolo sono stabilite in deroga agli articoli 24 e 26 del Codice penale.

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