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Decreto-legge 271/1957

Art. 12 — Chiunque sottrae prodotti petroliferi al pagamento dell'imposta, mediante qualsiasi mezzo fraudolento, inteso…

ELI /it/decreto-legge/1957/05/05/271/art/12parte di Decreto-legge 271/1957
Art. 12. Chiunque sottrae prodotti petroliferi al pagamento dell'imposta, mediante qualsiasi mezzo fraudolento, inteso a far figurare, come sottoposto a colorazione o denaturazione il prodotto che, di fatto, non sia stato colorato o denaturato a norma delle disposizioni in vigore, e' punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio ne' superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a tre milioni. Se la quantita' dei prodotti petroliferi e' superiore a venti quintali la pena e' della reclusione da uno a cinque anni oltre la multa. Il tentativo e' punito con le stesse pene stabilite per il reato consumato. I prodotti sottratti o che si tentava sottrarre al pagamento dell'imposta, nonche' le attrezzature ed i mezzi adoperati per perpetrare la frode, sono soggetti a confisca a termini della legge doganale. Le disposizioni dei commi primo, terza e quarto sono stabilite in deroga rispettivamente agli articoli 24, 56 e 240 del Codice penale.

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