Decreto-legge 271/1957
Art. 11 — Chiunque procede alla rigenerazione di prodotti petroliferi denaturati per renderne piu' facile ed elusivo l'…
Art. 11. Chiunque procede alla rigenerazione di prodotti petroliferi denaturati per renderne piu' facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a tributo, e' punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio, ne' superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a due milioni di lire. La multa prevista dal precedente comma e' commisurata, oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione ed a quelli complessivamente rigenerati, anche se e comunque esitati, altresi' ai prodotti denaturati rinvenuti sul posto. Il tentativo e' punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato. Gli apparecchi, i meccanismi, i prodotti e le materie oggetto della violazione, sono soggetti a confisca a termini della legge doganale. Le disposizioni dei commi primo, terzo e quarto sono stabilite in deroga rispettivamente agli articoli 24, 56 e 240 del Codice penale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196/L relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195) ha confermato (con l'art. 24) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 504/10 — Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzioautoritativoha disposto (con l'art. 68, comma 1, lettera m)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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