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Decreto-legge 271/1957

Art. 15 — Chiunque trasporta oli minerali combustibili o carburanti, anche denaturati, o lubrificanti, senza documento …

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Art. 15. Chiunque trasporta oli minerali combustibili o carburanti, anche denaturati, o lubrificanti, senza documento di scorta o con documento scaduto di validita' ovvero insufficiente od irregolare nei casi in cui esso sia prescritto, e' punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio ne' superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a due milioni. Se la quantita' degli oli minerali di cui al primo comma e' superiore a venti quintali la pena e' della reclusione da uno a cinque anni oltre la multa. Gli oli minerali anzidetti ed i mezzi di trasporto sono soggetti a confisca a termini della legge doganale. Le disposizioni dei commi primo e terzo sono stabilite rispettivamente in deroga agli articoli 24 e 240 del Codice penale.

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