Codice di Procedura Civile
Art. 797 — Condizioni per la dichiarazione di efficacia
Art. 797. (Condizioni per la dichiarazione di efficacia). La corte d'appello dichiara con sentenza l'efficacia nel Regno della sentenza straniera quando accerta: 1) che il giudice dello Stato nel quale la sentenza e' stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano; 2) che la citazione e' stata notificata in conformita' alla legge del luogo dove si e' svolto il giudizio ed e' stato in essa assegnato un congruo termine a compatire; 3) che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo o la contumacia e' stata accertata e dichiarata validamente in conformita' della stessa legge; 4) che la sentenza e' passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui e' stata pronunciata; 5) che essa non e' contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano; 6) che non e' pendente davanti a un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera; 7) che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano. Ai fini dell'attuazione il titolo e' costituito dalla sentenza straniera e da quella della corte d'appello che ne dichiara l'efficacia.
↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.