Codice di Procedura Civile
Art. 798 — Riesame del merito
Art. 798. (Riesame del merito). Su domanda del convenuto la corte d'appello procede al riesame del merito della causa, quando la sentenza e' stata pronunciata in contumacia, o quando ricorre alcuno dei casi indicati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 395. In questi casi la corte, secondo i risultati della istruzione e della discussione, decide sul merito, oppure dichiara l'efficacia della sentenza straniera.
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