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Codice di Procedura Civile

Art. 796 — Giudice competente

ELI /it/codice-procedura-civile/art/796parte di Codice di Procedura Civile
Art. 796. (Giudice competente). Chi vuol far valere nel Regno una sentenza straniera deve proporre domanda mediante citazione davanti alla corte d'appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione. La dichiarazione di efficacia puo' essere chiesta in via diplomatica, quando cio' e' consentito dalle convenzioni internazionali oppure dalla reciprocita'. In questo caso, se la parte interessata non ha costituito un procuratore, il presidente della corte d'appello, su richiesta del pubblico ministero, nomina un curatore speciale per proporre la domanda. L'intervento del pubblico ministero e' sempre necessario.

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