Codice di Procedura Civile
Art. 710 — Modificabilita' dei provvedimenti del tribunale
Art. 710. (Modificabilita' dei provvedimenti del tribunale). Le parti possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole contenuti nella sentenza, compresi quelli di cui all'articolo 153 del libro primo del codice civile. Non possono essere modificati i provvedimenti pronunciati a norma degli articoli 154 e 200 del libro primo del codice civile.
↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.