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Codice di Procedura Civile

Art. 711 — Separazione consensuale

ELI /it/codice-procedura-civile/art/711parte di Codice di Procedura Civile
Art. 711. (Separazione consensuale). Nel caso di separazione consensuale previsto nell'articolo 156 del libro primo del codice civile, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell'articolo 708. Se il ricorso e' presentato da uno solo dei coniugi, si applica l'articolo 706 ultimo comma. Se la conciliazione non riesce, si da' atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole. La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente. Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo precedente.

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