Codice di Procedura Civile
Art. 709 — Notificazione della fissazione dell'udienza
Art. 709. (Notificazione della fissazione dell'udienza). L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore e' notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed a comunicata al pubblico ministero.
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