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Codice di Procedura Civile

Art. 703 — Domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso

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Art. 703. (Domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso). Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al pretore competente a norma dell'articolo 21. Il pretore provvede per la reintegrazione del possesso a norma degli articoli 689 e seguenti. Egualmente provvede sulla domanda di manutenzione, quando vi e' pericolo di danno grave e immediato; altrimenti fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

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