Codice di Procedura Civile
Art. 702 — Procedimento
Art. 702. (Procedimento). Nel caso che il provvedimento sia chiesto al pretore, si procede a norma degli articoli 689 e seguenti, in quanto applicabili. Nel pronunciare il provvedimento il pretore deve in ogni caso fissare un termine perentorio entro il quale l'istante e' tenuto a iniziare il giudizio di merito di cui all'articolo 700.
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