Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 704
Codice di Procedura Civile

Art. 704 — Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio

ELI /it/codice-procedura-civile/art/704parte di Codice di Procedura Civile
Art. 704. (Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio). Ogni domanda relativa al possesso, per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di quest'ultimo. Puo' essere tuttavia domandata al pretore la reintegrazione del possesso; in tale caso il pretore da' i provvedimenti temporanei indispensabili e rimette le parti davanti al giudice del petitorio.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 703 Art. 705 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.