Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 692
Codice di Procedura Civile

Art. 692 — Assunzione di testimoni

ELI /it/codice-procedura-civile/art/692parte di Codice di Procedura Civile
Art. 692. (Assunzione di testimoni). Chi ha fondato motivo di temere che siano per mancare uno o piu' testimoni, le cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre, puo' chiedere che ne sia ordinata l'audizione a futura memoria.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 691 Art. 693 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.