Codice di Procedura Civile
Art. 693 — Istanza
Art. 693. (Istanza). L'istanza si propone con ricorso al giudice che sarebbe competente per la causa di merito. In caso d'eccezionale urgenza, l'istanza puo' anche proporsi al pretore del luogo in cui la prova deve essere assunta. Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi dell'urgenza e dei fatti sui quali debbono essere interrogati i testimoni, e l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova e' preordinata.
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