Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 691
Codice di Procedura Civile

Art. 691 — Contravvenzione al divieto del giudice

ELI /it/codice-procedura-civile/art/691parte di Codice di Procedura Civile
Art. 691. (Contravvenzione al divieto del giudice). Se la parte alla quale e' fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all'ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, puo' disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 690 Art. 692 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.