Codice di Procedura Civile
Art. 622 — Opposizione della moglie del debitore
Art. 622. (Opposizione della moglie del debitore). L'opposizione non puo' essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui, tranne che per i beni dotali o per i beni che essa provi, con atto di data certa, esserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione o successione a causa di morte.
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