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Codice di Procedura Civile

Art. 622 — Opposizione della moglie del debitore

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Art. 622. (Opposizione della moglie del debitore). L'opposizione non puo' essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui, tranne che per i beni dotali o per i beni che essa provi, con atto di data certa, esserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione o successione a causa di morte.

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