Codice di Procedura Civile
Art. 623 — Limiti della sospensione
Art. 623. (Limiti della sospensione). Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale e' impugnato il titolo esecutivo, l'esecuzione forzata non puo' essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione.
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