Codice di Procedura Civile
Art. 621 — Limiti della prova testimoniale
Art. 621. (Limiti della prova testimoniale). Il terzo opponente non puo' provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.
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