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Codice di Procedura Civile

Art. 545 — Crediti impignorabili

ELI /it/codice-procedura-civile/art/545parte di Codice di Procedura Civile
Art. 545. (Crediti impignorabili). Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del pretore e per la parte da lui determinata mediante decreto. Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternita', malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Le somme dovute da privati a titolo di stipendio o di salario possono essere pignorate soltanto per la parte eccedente le lire settecentocinquanta; le somme dagli stessi dovute per indennita' di licenziamento possono essere pignorate soltanto per la parte eccedente le lire cinquemila. Le somme suddette possono essere in ogni caso pignorate fino alla misura di un quinto per imposte e tasse dovute allo Stato ed ai comuni, e nella misura autorizzata dal pretore per causa di alimenti. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.

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