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Codice di Procedura Civile

Art. 546 — Obblighi del terzo

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Art. 546. (Obblighi del terzo). Dal giorno in cui gli e' notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo e' soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, agli obblighi che la legge impone al custode.

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