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Codice di Procedura Civile

Art. 544 — Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato

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Art. 544. (Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato). Se il credito pignorato e' garantito da pegno, s'intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice. Se il credito pignorato e' garantito da ipoteca, l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari.

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