Codice di Procedura Civile
Art. 501 — Termine dilatorio del pignoramento
Art. 501. (Termine dilatorio del pignoramento). L'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non puo' essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali puo' essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata.
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