Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 501
Codice di Procedura Civile

Art. 501 — Termine dilatorio del pignoramento

ELI /it/codice-procedura-civile/art/501parte di Codice di Procedura Civile
Art. 501. (Termine dilatorio del pignoramento). L'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non puo' essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali puo' essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 500 Art. 502 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.