Codice di Procedura Civile
Art. 502 — Termine per l'assegnazione o la vendita del pegno
Art. 502. (Termine per l'assegnazione o la vendita del pegno). Salve le disposizioni speciali del codice civile, per l'espropriazione delle cose date in pegno si seguono le norme del presente codice, ma l'assegnazione o la vendita puo' essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento. In tal caso il termine per la istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del precetto.
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