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Codice di Procedura Civile

Art. 500 — Effetti dell'intervento

ELI /it/codice-procedura-civile/art/500parte di Codice di Procedura Civile
Art. 500. (Effetti dell'intervento). L'intervento da' diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, e, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti, puo' anche dare diritto a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti.

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