Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 499
Codice di Procedura Civile

Art. 499 — Intervento

ELI /it/codice-procedura-civile/art/499parte di Codice di Procedura Civile
Art. 499. (Intervento). Oltre i creditori indicati nell'articolo precedente, possono intervenire nell'esecuzione gli altri creditori, ancorche' non privilegiati. Il ricorso deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 498 Art. 500 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.