Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 498
Codice di Procedura Civile

Art. 498 — Avviso ai creditori iscritti

ELI /it/codice-procedura-civile/art/498parte di Codice di Procedura Civile
Art. 498. (Avviso ai creditori iscritti). Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri. A tal fine e' notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate. In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non puo' provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 497 Art. 499 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.