Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 428
Codice di Procedura Civile

Art. 428 — Ricorso per revisione

ELI /it/codice-procedura-civile/art/428parte di Codice di Procedura Civile
Art. 428. (Ricorso per revisione). Quando sopravviene un notevole mutamento dello stato di fatto, la parte che vi ha interesse e il pubblico ministero possono chiedere la revisione della sentenza alla stessa magistratura del lavoro che l'ha pronunciata anche prima del termine in essa stabilito per la sua durata, a norma del secondo comma dell'articolo 16 della legge 3 aprile 1926, n. 563. Se la domanda e' respinta, la parte che l'ha proposta e' condannata a una pena pecuniaria non superiore a lire diecimila.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 427 Art. 429 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.