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Codice di Procedura Civile

Art. 429 — Controversie individuali di lavoro

ELI /it/codice-procedura-civile/art/429parte di Codice di Procedura Civile
Art. 429. (Controversie individuali di lavoro). Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: 1) rapporti di lavoro e di impiego che sono o possono essere disciplinati da contratti collettivi o da norme equiparate; 2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria e di piccola affittanza; 3) rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti di enti pubblici inquadrati nelle associazioni sindacali; 4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici, che dalla legge non sono devoluti ad altro giudice.

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