Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 427
Codice di Procedura Civile

Art. 427 — Ricorso per revocazione

ELI /it/codice-procedura-civile/art/427parte di Codice di Procedura Civile
Art. 427. (Ricorso per revocazione). Il ricorso per revocazione si propone nei casi e con gli effetti di cui agli articoli 395 e seguenti. Il termine di cui agli articoli 325 e 326 decorre per il pubblico ministero dalla comunicazione o dal verificarsi degli avvenimenti ivi previsti.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 426 Art. 428 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.